Firmato dal Ministero della Transizione Ecologia il DM 15 Luglio 2022, si attende ora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto “End of Waste” per i rifiuti da costruzione e demolizione
Il provvedimento che si inserisce nelle iniziative a sostegno dell’economia circolare, stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali 18 tipologie di rifiuti inerti e di origine minerale sottoposti ad operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’art. 184-ter del D.L.vo 152/2006, specificando quali sono i rifiuti ammissibili, le verifiche da effettuare sui rifiuti in ingresso, il processo di lavorazione e i requisiti di qualità che deve avere l’aggregato recuperato.
Quali sono i materiali recuperabili?
Il citato decreto EoW, composto da 8 articoli e 3 allegati, contiene la procedura per la produzione di aggregati riciclati a seguito del trattamento dei rifiuti da C&D.
Sono definiti recuperabili i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione classificati come non pericolosi. Essi sono elencati nella Tabella 1 allegata al decreto. Si tratta di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, miscele bituminose non contenenti catrame di carbone, terre e rocce da scavo, pietrisco per massicciate ferroviarie, rifiuti misti non contenenti mercurio, PCB (presente talvolta in isolanti o vernici) e altre sostanze pericolose.
Possono essere riutilizzati anche i rifiuti di origine minerale indicati sempre nella Tabella 1. Tra questi ci sono scarti di ghiaia e pietrisco non prodotti con trattamenti chimici, scarti di sabbia e argilla, polveri e residui, rifiuti derivanti dal taglio della pietra, residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, scarti di prodotti ceramici, residui di materiale di sabbiatura.
Il decreto fissa inoltre le concentrazioni limite degli elementi potenzialmente pericolosi che possono essere contenuti nei materiali da recuperare e prevede test di cessione per accertare la corretta composizione dei materiali da riutilizzare. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.
Il decreto stabilisce quali devono essere i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’Allegato 1.
Il rispetto dei criteri di cui all’Allegato 1 deve essere attestato dal produttore di aggregato recuperato tramite una dichiarazione di conformità, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3.
Come possono essere riutilizzati
L’allegato 2 del decreto stabilisce gli scopi specifici di utilizzabilità dei materiali ottenuti e gli obblighi documentali.
Gli aggregati recuperati possono essere riutilizzati per: la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile; la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali; la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante; il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).
Il riutilizzo è soggetto alla marcatura CE. Non deve costituire fonte potenziale di contaminazione per il suolo, il sottosuolo e le acque sotterranee.
Certificazione di qualità e piena operatività
Lo schema di DM prevede la necessità del possesso di una certificazione di qualità ISO 9001 volta a dimostrare il rispetto dei criteri. Il decreto contiene il modello della dichiarazione di conformità che il produttore deve compilare per attestare le caratteristiche dell’aggregato recuperato. La dichiarazione deve essere conservata per 5 anni.
La piena operatività scatterà solo successivamente. Infatti, i gestori degli impianti di trattamento rifiuti avranno 180 giorni per adeguarsi ai nuovi criteri e alle nuove disposizioni. Nel frattempo, si potranno continuare ad utilizzare i materiali derivanti da procedure di recupero già autorizzate.
In particolare, entro sei mesi circa, dall’entrata in vigore del provvedimento oggetto di disamina, i gestori di impianti di trattamento rifiuti titolari di precedenti “comunicazioni e “autorizzazioni” al trattamento rifiuti, saranno obbligati: per gli impianti autorizzati ex art. 216 del D.L.vo 152/2006, a presentare un aggiornamento della precedente “comunicazione di inizio attività trattamento rifiuti”; per gli impianti autorizzati ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D.L.vo 152/2006 (ad esempio autorizzati ai sensi dell’art. 208) a presentare una specifica istanza di adeguamento dell’autorizzazione in essere.
Il DM entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.